Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale per mancanza di accordo, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale.
La separazione giudiziale si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo di residenza dei coniugi o del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Per ottenere la separazione giudiziale è indispensabile l’assistenza di un legale diverso per ciascun coniuge.
Legislazione
artt. 706 e seguenti c.p.c.- Della separazione personale dei coniugi L. 55/2015 – Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi